Login   |   Registrati
Indietro

Riforma dello spettacolo. Anche la Camera approva la legge delega sullo Spettacolo

Dal Ministero
Quando
20/07/2022
Genere
Dal Ministero
Dopo l’approvazione in prima lettura al Senato il 18 maggio 2022, la “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo” legge delega di riforma dello Spettacolo dal Vivo proposto dal Ministro della Cultura Dario Franceschini e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Orlando di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Franco è stata approvata lo scorso 13 luglio 2022 anche alla Camera dei Deputati. Larghissima la maggioranza: 348 voti a favore, nessun contrario e 38 astenuti (i deputati di Fratelli d’Italia che hanno votato a favore di tutti gli articoli ma sono contrari ad una legge delega) segno forse, che tutte le diverse compagini politiche sono coscienti della necessità di normare il comparto dello spettacolo dal vivo.
Una consapevolezza probabilmente dovuta ai mesi di confronto partecipato e diffuso tra la politica e le associazioni di categoria, nonchè i sovrintendenti delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, per individuare le criticità specifiche del settore.
Quello approvato è un testo che introduce diritti e tutele ai lavoratori del settore fino ad oggi negati e che riconosce, finalmente, le specificità e il carattere discontinuo delle prestazioni lavorative. Viene così introdotto un nuovo welfare che, nelle intenzioni, non lascerà più
nessuno indietro.
Il provvedimento conferisce al Governo la delega per l’adozione di uno o più Decreti Legislativi volti appunto al riordino delle disposizioni normative sul lavoro nel mondo dello spettacolo, modificando quanto previsto dalla Legge 22 novembre 2017, n. 175 ed è uno dei
disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025 dal quale non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il DDL pone le fondamenta per una vera riforma strutturale del settore dello spettacolo dal vivo per dare all’intero comparto un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative ma soprattutto si propone di dare un nuovo assetto normativo al lavoro e ai lavoratori dello spettacolo assicurando strumenti di sostegno, nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi, nonché l’introduzione di un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente per garantire una “copertura” ai lavoratori dello spettacolo nei momenti di inattività o i periodi di studio, formazione o prova.
Il disegno di legge prevede, tra l’altro, la redazione dell’ormai famosissimo “Codice dello spettacolo” per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.
Il codice dovrà puntare alla promozione e sostegno dello spettacolo nella pluralità delle sue diverse espressioni quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale.
Una legge che il settore attende da anni, 30 per l’esattezza, per mettere ordine all’aspetto lavorativo, previdenziale e assistenziale di un comparto con caratteristiche peculiari che sin dalle prime chiusure dovute al lockdown ha mostrato tutta la sua fragilità.
Se c’è un comparto che ha sofferto la crisi sanitaria è infatti proprio quello della cultura e dello spettacolo dal vivo. Secondo quanto dichiarato in aula dall’On. Mollicone di Fratelli d’Italia dai 330 mila lavoratori del 2019 siamo arrivati ai 260 mila del 2020 con un decremento di circa il 21%. Nello stesso periodo si stima che siano andati in fumo 8 miliardi di euro (-73%). E gli strascichi della pandemia sussistono anche oggi.

Vediamo ora, articolo per articolo, quali sono le principali novità introdotte dalla legge:

L’articolo 1 del nuovo DDL apporta delle modifiche alla legge 175 del 2017 il cosiddetto Codice dello Spettacolo.

Articolo 2: Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi
L’articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, una serie di norme finalizzate alla riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori dello spettacolo dal vivo mediante la redazione di un unico testo normativo denominato “codice dello spettacolo” che conferisca al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l’innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività.
Le deleghe dovranno riguardare:
- il coordinamento e il riordino dell’organizzazione e gestione delle Fondazioni Lirico Sinfoniche anche riguardo la nomina dei Sovrintendenti e dei Direttori artistici
- il riconoscimento e tutela dei live club quali realtà che operano per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, con disposizioni per il sostegno a queste attività.
- disposizioni in materia di contratti di lavoro nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative indipendentemente dalla qualificazione del rapporto e dalla tipologia del contratto;
b) riconoscimento di un’indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
d) previsione di tutele specifiche per l’attività preparatoria e strumentale all’evento o all’esibizione artistica.
- Riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico temporaneo (SET) in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica direttamente
connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli. I requisiti necessari per ottenere l’indennità, i criteri di erogazione, il metodo di calcolo dell’importo e le misure dirette a favorire percorsi di formazione. Stabilirà anche l’entità del contributo assicurativo che i datori di lavoro e i lavoratori dovranno versare per finanziarla.Questo nuovo sistema dovrebbe contribuire a far emergere il lavoro sommerso, con benefici anche per le casse dell’INPS, oltre a ottenere semplificazione amministrativa e attività di monitoraggio.
Viene introdotto un concetto fondamentale: quello dell’indennità di discontinuità cioè il riconoscimento dei tempi di preparazione e studio come parti integranti dei tempi di lavoro effettivo, perché ovviamente non posso tenere uno spettacolo dal vivo se non mi sono
preparato, non lo ho provato eccetera. Si tratta di un tempo di lavoro indispensabile, e come tale va riconosciuto a tutti siano essi autori, artisti o tecnici, L’indennità di discontinuità potrà essere un fatto quando saranno stanziate le risorse per il suo finanziamento nella legge di bilancio per l’anno 2023. è una norma riproposta in tantissimi progetti di legge e anche nell’indagine conoscitiva che abbiamo portato avanti a Commissioni congiunte lavoro e cultura.
Altro concetto fondamentale introdotto in questo articolo è quello dell’equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo compresi gli agenti e i rappresentanti. proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto.

Articolo 3 - Registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo.
Viene istituito, presso il Ministero della cultura, il registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste.
Questo permetterà di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo.
I requisiti per l’iscrizione e le modalità di registrazione saranno stabilite con decreto del ministro della cultura entro 120 giorni dall’approvazione della legge. L’iscrizione al registro non costituisce condizione per l’esercizio delle attività professionali ma le istituzioni scolastiche pubbliche potranno attingervi per realizzare attività extracurriculari.

Articolo 4 - Riconoscimento e disciplina degli agenti per lo spettacolo
Introduce il riconoscimento e la disciplina della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli.

Articolo 5Osservatorio dello spettacolo
Viene istituito, presso il Ministero della cultura, l’Osservatorio dello spettacolo diretto a promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo. L’osservatorio sarà potenziato rispetto a quello attualmente esistente, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e si occuperà anche del coordinamento con le attività degli osservatori regionali, per favorire l’integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione dello spettacolo.
L’Osservatorio elabora documenti di raccolta e analisi di dati e informazioni che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori nei mercati nazionali e internazionali. L’osservatorio sarà finanziato dal FUS.

Articolo 6 - Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo
Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all’azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività, è istituito il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo del quale fanno parte l’Osservatorio dello spettacolo e gli osservatori regionali.

Articolo 7Osservatori regionali dello spettacolo
Le regioni, in quanto organismi privilegiati del territorio, promuovono l’istituzione di osservatori regionali con il fine di condividere e scambiare dati e informazioni sullospettacolo dal vivo.

Articolo 8 - Portale dell’INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo
Prevede che l’INPS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,tramite il proprio portale, attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo così da agevolare l’accesso alle
prestazioni. Sarà altresì attivato un canale di accesso dedicato denominato «Sportello unico per lo spettacolo», anche al fine di semplificare l’accesso al certificato di agibilità.

Articolo 9 - Istituzione del tavolo permanente per lo spettacolo.
Sarà istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per il settore dello spettacolo con lo scopo di favorire il dialogo fra gli operatori, nell’ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19. La composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo saranno stabilite entro 60 giorni dall’approvazione della legge. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo
delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell’INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative.

Articolo 10 - Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali
Dal 1° luglio 2022 viene elevato da 100 euro a 120 euro il limite massimo di retribuzione giornaliera a fini assistenziali e la base di calcolo relative ai trattamenti di malattia e di maternità o di paternità (ivi compresi quelli per congedo parentale) dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi, a tempo determinato (iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo).

Articolo 11 - Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali
Consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo.

Articolo 12 - Disposizioni concernenti il Fondo unico per lo spettacolo
Introduzione di nuovi criteri di cui tener conto nel riparto dei contributi FUS, riguardanti in particolar modo la promozione dell’equilibrio di genere e il riconoscimento di una premialità per l’impiego nelle rappresentazioni liriche di giovani talenti italiani.

Sarà la volta buona?
Di codice dello spettacolo si parla ormai da anni e non è la prima volta che arriviamo ai decreti attuativi senza i quali la legge non ha valore.
Ma nove mesi basteranno? Nonostante il ministro Franceschini abbia dichiarato che “La fiducia accordata dalle Camere impegna ora il Governo a operare celermente nell’esercitare la delega” sappiamo bene che la stagione estiva non è famosa per rendere più rapidi gli iter legislativi. A questo dobbiamo aggiungere la crisi di governo che rende ancora più incerto il percorso di esercizio della delega legislativa da parte del governo.
Del resto non sarebbe la prima volta.
Ricordiamo infatti che il DDL approvato riprende il cammino della legge delega 22 novembre 2017 n. 175 detta appunto Codice dello Spettacolo i cui decreti attuativi avrebbero dovuto essere emessi entro 12 mesi mesi ossia il 17 novembre 2018. Nella più completa inerzia
legislativa il termine era arrivato senza che i decreti fosero stati emanati. L’allora Ministro Bonisoli chiese e ottenne una proroga, spostando così il termine di emanazione dei decreti al 27 dicembre 2018 termine che, nell’ indifferenza e assoluto silenzio, era puntualmente scaduto senza che dei tanto attesi decreti ci fosse una minima traccia. Il Ministro aveva annunciato di voler chiedere un’ ulteriore proroga, ma poco dopo veniva sostituito da Dario Franceschini e il codice dello spettacolo e relativi decreti attuativi smisero di essere una priorità.
Speriamo che questa sia la volta buona…

Articolo pubblicato nel numero 377 di settembre 2022

Luana Luciani