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Fondo emergenza 2020: assegnati i sostegni per le scuole di danza private

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Quando
28/01/2021
Genere
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Si pubblica il decreto della Direzione Generale Spettacolo del MiBACT n. 157 del 27 gennaio 2021, concernente l'assegnazione dei contributi di cui al D.M. 29 ottobre 2020 rep. 487, adottato ai sensi dell'articolo 89, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell’art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che, nel trasferire dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le funzioni esercitate in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, al comma 16, rinomina quest'ultimo “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO il decreto di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), che modifica l’articolo 18, della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: “Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 183, che incrementa a 245 milioni di euro la dotazione dei fondi di cui sopra per l'anno 2020;

VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia” e, in particolare, l’art. 80, comma 2, che incrementa la dotazione dei fondi a 335 milioni di euro per l’anno 2020;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, ed, in particolare l’art. 5, comma 1, che ha incrementato il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 di 100 milioni di euro per l'anno 2020;

CONSIDERATO il Regolamento (UE) n. 2016/679 della Commissione Europea sul trattamento dei dati personali e il D.lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.lgs. n. 101/2018;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», come modificata dalle successive Comunicazioni della Commissione 2020/C 112 I/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell’8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, e, da ultimo, dalla Comunicazione C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020, che proroga il Quadro Temporaneo al 30 giugno 2021;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”;

VISTO il decreto ministeriale 29 ottobre 2020, n. 487, recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente, di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 destinata alle scuole di danza”, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2248 il 24 novembre 2020, che destina una quota, pari a 10 milioni di euro, per l’anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente, di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle scuole di danza private non configurate come Associazioni sportive dilettantistiche o Società sportive dilettantistiche o comunque non facenti capo al Coni, a gravemente afflitte in conseguenza delle misure di contenimento del Covid-19;

VISTO l’art. 1, comma 2, del predetto decreto ministeriale 29 ottobre 2020, a tenore del quale “Per l’attuazione del presente decreto la Direzione generale Spettacolo si avvale della collaborazione della Società Italiana Autori ed Editori (di seguito “SIAE”)”, tramite apposita convenzione con la quale, come previsto dal comma 3, “sono definite le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo e per l’istruttoria delle medesime, le modalità di assegnazione dei contributi e di pubblicazione  dei soggetti beneficiari, le verifiche e i controlli, nonché i meccanismi di recupero per eventuali revoche e la modalità del trasferimento delle risorse alla SIAE ed ogni altra disposizione o compito utile alla attuazione del presente decreto e all’erogazione dei contributi”;

VISTA la Convenzione stipulata l’11 novembre 2020 tra la Direzione generale Spettacolo e la SIAE, prot. n. 17216-A del 12 novembre 2020, che ha ad oggetto la definizione delle modalità di collaborazione tra le stesse, finalizzata all’erogazione del contributo a sostegno delle scuole di danza private, e, in particolare, l’art. 3 che affida alla SIAE la gestione dell’attività di istruttoria, attraverso la verifica della completezza delle domande pervenute, nonchè l’art. 5, che affida alla SIAE l’attività di erogazione dei contributi, sulla base della provvista finanziaria accreditata dalla Direzione generale Spettacolo (di seguito la “Convenzione”);

VISTO l’Avviso, pubblicato il 27 novembre 2020 sul sito della SIAE, che indica le modalità per la presentazione delle domande da parte delle scuole di danza private e rende disponibile la modulistica predisposta dalla SIAE, in attuazione dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 487 del 29 ottobre 2020, coerentemente con quanto definito nella Convenzione;

VISTO l' "Avviso pubblico - Fondo emergenza 2020 - D.M. 29 ottobre 2020, n. 487”, pubblicato il 27 novembre 2020, con cui la Direzione generale Spettacolo ha comunicato che “sul sito internet della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), all'indirizzo https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/fondo-emergenza2020-sostegni-scuole-di-danza-private è stato pubblicato l'avviso di cui al D.M. 29.10.2020, n. 487 di ripartizione di quota parte del Fondo Emergenze di parte corrente, previsto dall'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 , n. 27, per il sostegno alle scuole di danza private non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche o in ogni caso non aderenti al CONI”;

CONSIDERATE le istanze presentate entro il termine del 7 dicembre 2020 previsto dai suddetti Avvisi, con le modalità ivi previste, per un totale di n. 343 domande complete;

CONSIDERATA l’istruttoria gestita dalla SIAE, che doveva concludersi entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, e che si è svolta attraverso la verifica della completezza delle domande pervenute, e dei requisiti auto-dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 e della modulistica allegata, nonché attraverso le ulteriori verifiche svolte dalla SIAE sui propri database e attraverso le interrogazioni agli Uffici periferici della SIAE stessa in merito al pagamento dei diritti d’autore;

VISTA la nota, prot. n. 1036 del 18 dicembre 2020, con cui la SIAE ha trasmesso un riepilogo provvisorio e sintetico dell’attività istruttoria svolta sino a tale data, con l’indicazione delle criticità riscontrate;

VISTA la nota, prot. n. 19022 del 21 dicembre 2020, con cui la Direzione generale Spettacolo ha fornito riscontro alla predetta nota della SIAE, autorizzando la medesima a procedere con la procedura di soccorso istruttorio, nei casi in cui la documentazione prodotta dai soggetti istanti fosse risultata carente, e con i preavvisi di rigetto, di cui all’art. 10-bis della Legge n. 241/1990, nei casi in cui non fossero stati riscontrati i requisiti di ammissibilità richiesti;

VISTO che, con nota prot. n. 148-P del 7 gennaio 2021, la DGS ha comunicato alla SIAE la proroga al 20 gennaio 2021 del termine per la conclusione dell’attività istruttoria, in considerazione della necessità di effettuare ulteriori verifiche rispetto ad alcune domande presentate e sottoposte anche all’attenzione della DGS;

CONSIDERATE le comunicazioni di soccorso istruttorio e di preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis, della legge n. 241/90, inviate dalla SIAE e dalla DGS a tutti i soggetti che presentavano criticità rispetto ai requisiti di ammissione al contributo;

CONSIDERATO che alcuni soggetti hanno fornito riscontro ai predetti preavvisi di rigetto sanando le irregolarità della domanda, alcuni hanno risposto non sanando le irregolarità riscontrate, mentre altri ancora non hanno fornito alcun riscontro;

VISTO che, con nota del 19 gennaio 2021, la DGS ha trasmesso alla SIAE un prospetto riepilogativo contenente le determinazioni della DGS in relazione a n. 60 domande con criticità sostanziali;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 22 del 20 gennaio 2021, la SIAE ha comunicato alla DGS l’esito dell’istruttoria, e ha trasmesso l’elenco in formato elettronico contenente le n. 343 domande pervenute nei termini, con la relativa valutazione finale;

VISTE le verifiche effettuate dalla Direzione generale Spettacolo, ai sensi dell’art. 3, comma 6 e 7, della Convenzione, in merito alla presenza di organismi già beneficiari di contributi FUS per progetti triennali 2018-2020, e all’assenza di condanne in capo ai legali rappresentanti degli organismi istanti per qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

TENUTO CONTO delle rinunce pervenute da parte di n. 4 organismi;

TENUTO CONTO delle comunicazioni di rigetto inviate dalla DGS ai soggetti che non presentano i requisiti di ammissione al contributo; CONSIDERATO che alcune domande saranno sottoposte, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 29 ottobre 2020, n. 487, ad ulteriori controlli per accertare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità al contributo;

CONSIDERATO che la Scuola di Ballo della Fondazione Teatro di San Carlo e la Fondazione Accademia d'Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala sono organismi distinti, con autonomia organizzativa e gestionale, dalla Fondazione Teatro San Carlo e dalla Fondazione Teatro alla Scala, come risulta dalla documentazione dagli stessi prodotta;

VISTO il parere n. 28101 del 5 novembre 2020, con il quale l’Ufficio Legislativo afferma, per i soggetti beneficiari di sovvenzioni nel settore dello spettacolo, la vigenza dell’obbligo di comprovare la regolarità contributiva, e, a tal fine, rileva come l’art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 708 del 1947, nel prevedere la verifica della regolarità contributiva ai fini della concessione di sovvenzioni, contributi e premi disposti dallo Stato, a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo, faccia riferimento al momento del “pagamento”;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 29 ottobre 2020, n. 487 e dell’art. 4, comma 2, della Convezione, la Direzione generale Spettacolo provvede a predisporre il provvedimento di assegnazione dei contributi, sulla base dell’elenco trasmesso dalla SIAE;

VISTO l’articolo 3 del D.M. 487 del 29 ottobre 2020 che prevede che le risorse pari a euro 10.000.000,00 devono essere ripartite tra i soggetti beneficiari in parti uguali; VISTO il DRGS n. 232203 del 19 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 28 dicembre al foglio n. 1644, con il quale è stato istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo  il capitolo n. 6675, denominato “Somme destinate al sostegno delle scuole di danza derivanti da riparto del fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 dl n. 18 del 2020”;

VISTO il decreto direttoriale n. 2467 del 31 dicembre 2020, con cui è stato autorizzato sul cap. 6675/PG 1 del bilancio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo, Direzione Generale Spettacolo - esercizio finanziario 2020 - l’impegno della somma complessiva di € 10.000.000,00 (diecimilioni//00 euro), a favore della SIAE Società Italiana Autori ed Editori, a titolo di provvista finanziaria per l'erogazione dei contributi di cui al D.M. 29 ottobre 2020, n. 487;

CONSIDERATO che tale ripartizione considera sia i soggetti ammessi di cui all’art. 1 del presente decreto sia i soggetti sottoposti ad ulteriori controlli e verifiche, di cui all’art. 3 del presente decreto, che, pertanto, ammontano ad un totale di 312; T

ENUTO CONTO che la SIAE e la Direzione generale Spettacolo si riservano di effettuare ulteriori idonei controlli documentali, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai fini delle conseguenti determinazioni;
D E C R E TA

Art. 1
(Istanze ammesse)
Alla luce di quanto esposto in premessa, si dispone l’ammissione al contributo, di cui al decreto ministeriale 29 ottobre 2020, n. 487, e al relativo Avviso pubblico della SIAE del 27 novembre 2020, per l’importo lordo di euro 32.051,00 (trentaduemilacinquantunoeuro/00), in favore di ciascuno dei beneficiari indicati nell’allegato “A”.

Art. 2
(Istanze non ammesse)
Alla luce di quanto evidenziato in premessa, all’esito dell’espletata istruttoria, delle verifiche effettuate e del controllo della documentazione prodotta, sono da considerarsi non ammesse – per le motivazioni indicate al singolo istante con separata comunicazione di rigetto che qui si richiama per relationem – le istanze di contributo indicate nell’allegato “B”.
Art. 3
(Istanze sottoposte ad ulteriore istruttoria)
Le istanze non menzionate negli allegati di cui agli artt. 1 e 2, ed indicate nell’Allegato “C”, sono sottoposte ai sensi dell’art. 4 del D.M. 29 ottobre 2020, n. 487, ad ulteriori controlli per accertare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità al contributo.
Art. 4
(Imputazione a Bilancio)

La spesa di cui al presente decreto graverà sul cap. 6675-PG 1, esercizio finanziario 2021 dello Stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art. 5
(Clausola di salvaguardia)

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, e prima di provvedere all’erogazione dei contributi, rimane salva la facoltà della SIAE e della Direzione Generale Spettacolo di effettuare ulteriori valutazioni e verifiche. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento della Direzione generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato con il presente decreto, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge, come disposto dall’articolo 4 del decreto ministeriale 29 ottobre 2020, n. 487 e dall’art. 6 della Convenzione.
Art. 6
(Rimedi esperibili)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.
Art. 7
(Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it. Il medesimo è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

Roma, 27 gennaio 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Parente